Modena, 5 Ottobre 2003

 

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1)E’ costituita l’Associazione denominata : Amici della Pedagogia Steineriana “San Michele e il Drago” con sede in Modena, in via Portogruaro, 62

2) L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.

3) La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2 Scopi e attività

1) Gli scopi dell’Associazione sono:
a. L’attuazione di un sistema educativo in grado di coltivare ed assecondare tutti i talenti del bambino e dell’adolescente, secondo la sua particolare temperanza e personalità, in accordo con la concezione antropologica sviluppata da Rudolf Steiner.
b. La costituzione di una “Scuola Waldorf” aperta a tutti i bambini, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale.
c. La realizzazione di una rete di mutuo-aiuto per le famiglie per la valorizzazione del ruolo di madre e di padre.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione intende:
a. Organizzare conferenze, seminari, convegni, mostre, manifestazioni, gruppi di studio nel campo dell’antroposofia e della pedagogia
b. Organizzare attività artistiche e manuali come euritmia, pittura, musica, architettura organica vivente, canto corale, teatro, teatro dei burattini, modellaggio della creta, modellaggio della cera, falegnameria, costruzioni di giocattoli e tutto ciò che risulta utile agli scopi sociali
c. Organizzare attività ricreative promosse dalle famiglie per bambini con o senza la presenza dei genitori e attività di sostegno scolastico
d. Promuovere un’educazione alla salute, una pedagogia curativa secondo il modello dei “villaggi Camphill” e delle attività di arte-terapia.
e. Promuovere un’educazione alla non-violenza, tolleranza e gestione di conflitti applicando i principi di triarticolazione sociale sviluppati da Rudolf Steiner.
f. Promuovere un’educazione alimentare volta a sensibilizzare le famiglie sull’importanza di un’alimentazione biologico e/o biodinamica, anche con corsi pratici.
g. Favorire la frequenza di alunni con scarsi mezzi economici
h. Promuovere un’educazione ambientale volta a sviluppare il rispetto per la natura e la conoscenza del patrimonio naturale in particolare della Provincia di Modena.
i. Diffondere, anche in altre città e paesi, pubblicazioni, manufatti, giocattoli realizzati anche dai soci
j. Creare momenti di socialità tra persone di diverse generazioni
k. Valorizzare le arti e i mestieri legati alla tradizione
l. Cooperare con altri enti e associazioni che hanno finalità analoghe
m. Cooperare con le istituzioni pubbliche

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,libera e gratuita dai propri associati.
Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 3 Risorse economiche

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e legati con destinazione dei beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;
c. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituti pubblici;
d. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, concerti, spettacoli, mostre;

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

3) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha termine il 30 settembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di redigere il bilancio consuntivo e di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura.

 

Art. 4 Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell’Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto. Tutte le iniziative e le attività della associazione presuppongono e si realizzano con la partecipazione diretta volontaria e gratuita – salvo i rimborsi spesa – dei soci.

 

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

3) I Soci devono versare una quota associativa annuale; il suo importo viene stabilito per ogni esercizio sociale dal Consiglio di Amministrazione.

4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

6) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione per:
a) mancato versamento della quota associativa per anni due;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

7) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

Art. 7 Organi dell’Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Revisori.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito ai titolari delle cariche, spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

 

Art. 8 L’Assemblea

1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Il voto è limitato ai soli maggiorenni.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
b) delibera volta per volta, sul numero dei membri (o tre o cinque o sette) del Consiglio di Amministrazione da eleggere;
c) nomina direttamente le cariche associative, rispettivamente:
– nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da sette membri: il presidente, il Vice-Presidente, il responsabile del Processo dei Servizi, il responsabile del Processo Didattico-pedagogico, il responsabile del processo Finanziario, il responsabile del Processo Divulgativo, e il Moderatore
– nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da cinque membri: il Presidente, il Vice-Presidente, il responsabile del Processo Didattico-pedagogico, il responsabile del processo Finanziario, il Moderatore
– nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da tre membri: il Presidente, il Vice-Presidente e il responsabile del processo Finanziario
d) nomina il Collegio dei Revisori
e) delibera l’esclusione dei soci;
f) delibera con la maggioranza dei soci presenti aventi diritto, su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio di Amministrazione;

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da consegnare anche a mano, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione
1) Il Consiglio di Amministrazione è composto o da tre o da cinque o da sette membri, ivi compreso il Presidente.­ I membri dei Consiglio di Amministrazione rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio di Amministrazione esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono i carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio

3) Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
f) conferire gli incarichi ai collaboratori e insegnanti
g) nominare il presidente qualora l’assemblea non abbia potuto eleggerlo

4) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

5) Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta.

6) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Vice-Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

8) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri soci qualificati per competenza e /o disponibilità.

 

Art. 10 Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dall’Assemblea ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché l’Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice‑Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 11 Collegio dei revisori dei conti.

1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

2) Il Collegio dei revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza dei bilancio alle scritture contabili.

3) Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

 

Art. 12 Norma finale

1) In caso di scioglimento,cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

 

Art. 13 Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.